Le persone invalide per poter usufruire dei parcheggi loro riservati devono richiedere il rilascio dell'apposito contrassegno.
Il contrassegno è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Deve essere ben visibile sul parabrezza della macchina e consente il transito, oltre che nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, anche sui percorsi e sulle corsie preferenziali riservati ai mezzi di trasporto pubblico ed ai taxi.
La rimozione del veicolo della persona invalida non è consentita.
La sosta è consentita in deroga al rispetto dei limiti di tempo ed al pagamento, quando avviene negli appositi spazi riservati.
Il contrassegno può essere richiesto da:
- persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- persone non vedenti
- persone in condizioni di invalidità temporanea (autorizzazione a tempo determinato)
Il contrassegno può essere richiesto dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare e può essere utilizzato su qualsiasi mezzo idoneo alla circolazione stradale purché sia presente a bordo il titolare.
COSA FARE
L'interessato deve rivolgersi alla propria Azienda U.S.L. e farsi rilasciare dall'ufficio Medico Legale la certificazione medica che attesti la presenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno.
Con tale certificato dovrà presentare istanza in carta semplice, al comando di Polizia Municipale del Comune. Nella richiesta è necessario riportare i dati dell'invalido (nome, cognome, data di nascita, residenza).
Successivamente sarà comunicata all'utente la possibilità di ritirare il contrassegno presso la Polizia Municipale.
Sono esentati dalla visita medica le persone disabili con invalidità al 100% e titolari dell'assegno d'accompagnamento.
Il contrassegno ha validità quinquennale.
Allo scadere dei termini si può rinnovare il rilascio presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
TEMPI DI EVASIONE
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
NOTE
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica - 16/12/1992 n. 495 - art. 381
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."
- Decreto Legislativo - 30/04/1992 n. 285 - art. 188 "Nuovo codice della strada."
- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 08/06/1979 n. 1176
"Approvazione del contrassegno da rilasciare agli aventi diritto, in applicazione delle norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384."