Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di servizi pubblici (come ad esempio Enel, Seac, Poste ad esclusione dei servizi Banco Posta) non possono più richiedere ai cittadini i certificati. Al loro posto le amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
Non è possibile in ogni caso usare l'autocertificazione per i certificati sanitari, veterinari, di conformità CE e per i certificati di marchi e brevetti.
Anche per i soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni) è possibile presentare l'autocertificazione. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. Niente più autentiche su domande e dichiarazioni rivolte alle PA. Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici non devono essere autenticate.
L'autentica della firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati.
Impedimento temporaneo per ragioni di salute
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute, possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Chi può usare l'autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni (non è più necessario che siano anche residenti).
DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICABILI
Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
di non aver riportato condanne penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi sezione Modulistica):
- unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).
Riferimenti normativi:
- DPR 445/00